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Ufficio Segreteria |
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ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE Per avere diritto all'assegno è necessario: Essere cittadini italiani, stranieri comunitari o stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria residenti nel Comune di Ospedaletto d’Alpinolo. Avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minorenni, legittimi, naturali, adottivi o in affidamento preadottivo (ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo) sui quali si esercita la potestà genitoria e che, ancorché presenti nella famiglia anagrafica, non siano in affidamento presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge conviventi con il richiedente medesimo. Avere una situazione economica I.S.E. inferiore ad Euro 23.362,70 con riferimento a nuclei familiari composti da 5 componenti e ai redditi dell’anno 2009. L’assegno può essere richiesto indifferentemente dal padre o dalla madre dei figli minori.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA PER LA CONCESSIONE L’ASSEGNO DI MATERNITA’ Per avere diritto all'assegno è necessario: Essere cittadini italiani, stranieri comunitari o in possesso di carta di soggiorno o titolari di status di rifugiato politico residenti nel Comune di Ospedaletto d’Alpinolo. Avere un figlio nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 oppure avere un minore che abbia fatto ingresso, con un'età non superiore ai 6 anni, nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età). Se la richiesta è formulata da soggetto in possesso di carta di soggiorno: il figlio che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno. Non ricevere per il figlio nato altro trattamento previdenziale (altro trattamento per la maternità) oppure che esso sia inferiore ad euro 311,27 mensili (quota differenziale). L'assegno suddetto infatti non viene concesso alle donne già beneficiarie di trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso salvo il caso in cui l'importo mensile percepito, sia inferiore alla cifra mensile dell'assegno concesso dal Comune. In tal caso può essere erogata la differenza tra l'assegno di maternità Legge 448/98 e l'indennità percepita. Avere una situazione economica I.S.E. inferiore ad Euro 32.448,22 riferita a tre componenti e con riferimento ai redditi anno 2009.
E' stata effettuata la rivalutazione annuale degli assegni familiari e di maternità concessi ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità):
Questi gli importi degli assegni familiari per l'anno 2010 rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
I tempi e le modalità di presentazione al Comune delle domande per ottenere gli assegni sono i seguenti:
1) L'assegno per il nucleo familiare è concesso in presenza di almeno tre figli minori; la domanda va presentata per ogni anno solare o periodo inferiore, in cui sussiste il diritto entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
2) L'assegno di maternità è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché per le aventi diritto di cui al comma 2 dell'art.66 L. 448/98, ai soggetti ivi indicati; la scadenza è fissata entro sei mesi dalla nascita o ai sensi dell'art.10 del decreto 21 dicembre 2000 n.452
Scarica il modulo per: Dichiarazione unica sostitutiva. Fogli allegati alla dichiarazione (n. 1 alleg. per ogni componente nucleo familiare). Istruzione per dichiarazione unica.
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