Albo Presidenti di Seggio Elettorale


   
 

 IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 6 della legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 22/031990;

 COMUNICA

 I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di Seggio Elettorale, istituito dall’art.1 della suddetta legge, possono presentare domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare, oltre ai dati anagrafici, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Modello
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Requisiti

IL'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:

  • Essere elettorale del Comune;
  • Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;

Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

  • coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

  • gli appartenenti alle forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti norme per la elezione della camera dei Deputati".
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali". art. 23
  • Legge n. 53 del 21 marzo 1990: "Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. art. 1". 

 Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all’Ufficio competente del Comune.

Quando
eNTRO IL 31 ottobre di ogni anno.
     
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