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IL
SINDACO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e
6 della legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.68 del 22/031990;
COMUNICA
I
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, disposti ad
essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di
presidente di Seggio Elettorale, istituito dall’art.1 della suddetta
legge, possono presentare domanda scritta al Sindaco nella quale
devono indicare, oltre ai dati anagrafici, il titolo di studio e la
professione, arte o mestiere.
La domanda deve essere presentata entro il
31 ottobre di ogni anno. |
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IL'inclusione
nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge
n. 53 del 21/03/1990:
Ai sensi dell'art.23
del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati
non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale
di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono
alle seguenti categorie:
-
coloro
che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno
di età;
-
i
dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle
forze armate in servizio;
- i medici provinciali,
gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
-
i
segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto del Presidente della
repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico
delle leggi art. 38 recanti norme per la elezione della camera dei
Deputati".
- Decreto del Presidente della
Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali". art. 23
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990:
"Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale. art. 1".
Gli
interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all’Ufficio
competente del Comune. |