Albo Giudici Popolari


   
 

 IL SINDACO

 

 VISTO l’art.3 della Legge 5/5/1952, n.405 che sostituisce l’art.21 della Legge 10/4/1951, n.287 ed in relazione all’art.2  della Legge 27/12/1956, n.1441;

 

INVITA

 

Tutti coloro, non iscritti negli elenchi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n.287, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12 della stessa legge ad iscriversi, entro il 31 luglio di ogni anno dispari, negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e Corte d’Appello.

 

Modello
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Requisiti

I requisiti per l’iscrizione di detti elenchi sono:

1) Cittadinanza italiana e Godimento dei diritti civili e politici;

2) Buona condotta morale e civile;

3) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni entro il 31 dicembre;

4) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per l’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e, titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per l’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello.

 

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:

1) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

2) Gli appartenenti alla forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dalla Stato, in attività di servizio;

3) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all’Ufficio competente del Comune.

Quando
Dal 1° aprile al 31 luglio anni dispari
     
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